Sez. L - , Ordinanza n. 33406 del 17/12/2019 (Rv. 656307 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Ufficiali giudiziari - Trattamento economico per malattia - Indennità di trasferta - Compenso in percentuale su crediti recuperati dall'Erario - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Al fine di determinare il trattamento economico per malattia spettante agli ufficiali giudiziari, non si computano l'indennità di trasferta ed il compenso in percentuale sui crediti recuperati dall'Erario (nel regime anteriore all'accordo del 22 maggio 2009), trattandosi di emolumenti che, pur avendo natura incentivante, non sono quote fisse ma accessorie e variabili della retribuzione alle quali non fa riferimento la tabella B richiamata dall'art. 34 del c.c.n.l. del comparto ministeri, cui rinvia l'art. 21 del medesimo contratto, quanto al riconoscimento del trattamento economico accessorio durante la malattia.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/04/2002 art. 2, Contr. Coll. 24/04/2002 art. 5, Contr. Coll. 24/04/2002 art. 4, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 1, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 122, Contr. Coll. 16/05/1995 art. 21, Contr. Coll. 16/05/1995 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)