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Sez. 5, Sentenza n. 905 del 07/06/1967 Ud. (dep. 05/10/1967) Rv. 105618 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFIZI O RAGGIRI - NOZIONE - RILEVANZA DELLA RETICENZA O DEL SILENZIO - IPOTESI DELL'USO DI CAMBIALE FALSA - CONFIGURABILITA DEL CONCORSO DEL REATO DI FALSO.*
Stato
decisa il 1967-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105618-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFIZI O RAGGIRI - NOZIONE - RILEVANZA DELLA RETICENZA O DEL SILENZIO - IPOTESI DELL'USO DI CAMBIALE FALSA - CONFIGURABILITA DEL CONCORSO DEL REATO DI FALSO.*

In tema di truffa va riconosciuto che l'artificio o il raggiro non consistono soltanto in una particolare, sottile, astuta messa in scena, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi simulazione, o dissimulazione processuale, o reale, o qualsiasi subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore: onde si ravvisa tale estremo anche nella maliziosa reticenza, nell'affermazione menzognera, o nel silenzio maliziosamente serbato nell'uso di una cambiale falsa. In tal caso bene e configurabile la ipotesi delittuosa della truffa, in concorso con quella di falso: infatti, l'uso di un documento alterato, pure essendo richiesto dalla legge come condizione di punibilita del delitto di falso, integra anche gli elementi del delitto di truffa, concretandosi il raggiro od artificio, costitutivo di questa, nell'uso del documento falso: in tale caso i due reati, anche se consumati nello stesso momento, concorrono fra loro, non potendo la truffa ritenersi assorbita dal delitto di falso secondo i principi relativi al reato complesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)