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Sez. 3, Sentenza n. 3171 del 22/11/1965 Ud. (dep. 08/02/1966) Rv. 100501 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - RAPPORTO DI CORRELAZIONE OCCASIONALE - SUFFICIENZA - COD PEN ART 542 N 2.*
Stato
decisa il 1965-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100501-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - RAPPORTO DI CORRELAZIONE OCCASIONALE - SUFFICIENZA - COD PEN ART 542 N 2.*

La connessione esistente, ai sensi dell'art 542 capoverso n 2 cod pen, tra reati perseguibili di ufficio e reati perseguibili a querela di parte, va sempre ritenuta qualora tra le due categorie di reati sussista un legame effettivo e reale, in modo tale che l'accertamento del reato perseguibile di ufficio porti per necessita anche all'accertamento di fatti costituenti delitti contro la liberta sessuale. Tale connessione, pertanto, sussiste non solo nella ipotesi preveduta dall'art 61, n 2, cod pen, ma anche quando si verifichi un rapporto di correlazione occasionale tra il reato perseguibile di ufficio e il reato perseguibile a querela, si che l'effetto attrattivo del primo porti a dovere necessariamente indagare sulla commissione del secondo sia pure perpetrato da persona diversa dall'autore del reato principale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 com. 3 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)