Sez. 1, Sentenza n. 6003 del 03/07/1997 (Rv. 505710 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI | Debiti dei disciolti enti ospedalieri - Contenzioso relativo - Sopravvenienza della legge n. 456 del 1987 nella pendenza di un giudizio nei confronti del Comune - Effetti - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Ammissibilità - Estromissione dell'originario convenuto - Esclusione - Limiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
In tema di adempimento di debiti dei disciolti enti ospedalieri, ove la legge n. 456 del 1987 sia entrata in vigore nella pendenza di un giudizio nei confronti del Comune effettivamente legittimato passivo rispetto alla domanda concretamente proposta, il suo regime determina soltanto una successione a titolo particolare nel diritto controverso che, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., non impedisce la prosecuzione del processo tra le parti originarie, né comporta - quand'anche nel processo sia intervenuto o sia presente il successore a titolo particolare - l'estromissione dell'originario convenuto, ove difettino l'esplicito consenso da tutte le parti ed il relativo provvedimento del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 456, Decreto Legge 19/09/1987 num. 382 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)