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Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 12/07/2006 (Rv. 591268 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Soppressione di ente ospedaliero - Trasferimento al patrimonio delle unità sanitarie locali o delle aziende ospedaliere dei soli beni e attrezzature - Sussistenza - Trasferimento ai medesimi enti dei rapporti giuridici di carattere obbligatorio - Esclusione - Trasferimento di tali rapporti al comune a titolo di successione universale - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591268-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

In tema di successione tra enti pubblici, a seguito di soppressione ed estinzione, l'art. 5, primo comma, d.lgs. 30 dicembre 1992 n.502 (anche nel testo sostituito dall'art. 6 d.lgs. 7 dicembre 1993 n.517) prevede il trasferimento al patrimonio delle unità sanitarie locali o delle aziende ospedaliere dei soli beni e attrezzature (già facenti parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali), non anche dei rapporti giuridici (di carattere obbligatorio, non reale) già trasferiti ai comuni in quanto successori dei disciolti enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 66 legge 23 dicembre 1978 n.833. Pertanto, la titolarità dell'obbligazione di pagamento facente capo ad un ente ospedaliero disciolto, mentre è trasferita al comune, a titolo di successione universale, ai sensi dell'art. 66 legge n. 833 del 1978, non è, invece, ulteriormente trasferita alle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n.502 del 1992. (Sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha nella specie ritenuto che l'azione, relativa al pagamento del corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, inizialmente proposta - dall'ENEL - nei confronti dell'ospedale psichiatrico somministrato, fosse stata erroneamente proseguita in riassunzione, a seguito della perdita della personalità giuridica del convenuto ente ospedaliero, nei confronti del commissario liquidatore dell'ospedale, quindi della regione e della usl, mentre avrebbe dovuto essere legittimamente proseguita nei confronti del comune: la S.C. ha pertanto accolto il ricorso della regione ed ha deciso nel merito, rigettando la domanda dell'ENEL per difetto, da parte della regione medesima, della titolarità passiva del rapporto di credito controverso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)