Sez. 1, Sentenza n. 3634 del 19/12/2011 Cc. (dep. 30/01/2012) Rv. 251851 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Decreto di applicazione o proroga ex art. 41 bis L. n. 354 del 1975 - Notificato anche al difensore - Reclamo - Termine - Decorrenza - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Qualora il decreto di applicazione o di proroga del regime di cui all'art. 41 bis O. P. sia stato notificato anche al difensore, in ossequio all'art. 2 della Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 100844 del 9 ottobre 2003, il termine per il difensore per proporre reclamo decorre dal momento della notifica a lui effettuata. (Nella specie, la Corte ha cassato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva considerato tardivo il reclamo del difensore proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del decreto di proroga al detenuto, ma entro i termini decorrenti dalla notifica a lui effettuata).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)