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Sez. 1, Sentenza n. 5392 del 13/01/2010 Cc. (dep. 10/02/2010) Rv. 246066 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | D.M. ex art. 41 bis L. n. 354 del 1975 - Reclamo - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 2010-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246066-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il termine per la proposizione del reclamo avverso il D.M. adottato a norma dell'art. 41-bis, comma secondo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 decorre, sia per il detenuto che per il difensore, dalla data di comunicazione del provvedimento al primo. (In motivazione, la S.C. ha affermato che incombe sul detenuto l'onere di nominare eventualmente un difensore, conferendogli il mandato per il reclamo).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)