Sez. 3, Sentenza n. 10015 del 25/11/1994 (Rv. 488815 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Sentenza di primo grado pronunciata da collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione - Deduzione della nullità nei motivi di appello - Omissione - Deduzione nel ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO
La violazione del principio della immutabilità del collegio, che si verifica in tutti i casi in cui la composizione del collegio che ha pronunciato la sentenza sia diversa (anche solo parzialmente) da quella del collegio che ha assistito alla discussione, da luogo a nullità, e non ad inesistenza, della sentenza, e può essere fatta valere, quindi, soltanto nei limiti e secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione proponibile contro la sentenza; ne consegue la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che denunci la predetta violazione quando essa non sia stata dedotta anche in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)