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Sez. 2, Sentenza n. 7714 del 02/08/1990 (Rv. 468477 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468477-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ.*

I motivi di ricorso per Cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello, cosicché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove e temi nuovi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in Sede di merito. (Conf 2175/82, mass n 420053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)