Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9348 del 11/04/2017 (Rv. 643815 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA | Amministratore di condominio - Revoca giudiziale - Ricorso per cassazione avverso il decreto della corte di appello in sede di reclamo - Inammissibilità - Limiti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)