Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2986 del 27/02/2012 (Rv. 621556 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto della corte di appello emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Inammissibilità, salvo che per la pronuncia sulle spese - Fondamento - Contrasto con l'art. 13 CEDU - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
E inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 cod. civ. e 64 disp. att. cod. civ., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. Né tali principi contrastano con l'art. 13 CEDU, il quale, nello stabilire che ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione siano violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello del rimedio di legittimità, la cui funzione ordinamentale non consiste nel tutelare l'"ius litigatoris", attribuendo al singolo ulteriori opportunità di verifica delle condizioni di fondatezza della sua pretesa, ma di garantire l'"ius constitutionis", cioè la nomofilachia e con essa l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)