diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3028 del 28/01/1997 Ud. (dep. 02/04/1997) Rv. 207600 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PARTI PRIVATE DIVERSE DALL'IMPUTATO | Parte civile - Omessa citazione - Nullità a regime intermedio - Momento della deducibilità: sentenza di secondo grado -.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207600-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PARTI PRIVATE DIVERSE DALL'IMPUTATO

Nel caso di omessa citazione della parte civile, sussiste una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., in quanto si tratta di disposizione concernente l'intervento delle altre parti. Essa è a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., giacché attiene ai presupposti della "vocatio in iudicium". Verificandosi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, formalmente e strutturalmente distinta dallo stesso, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza del grado successivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)