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Sez. 3, Sentenza n. 529 del 01/12/1997 Ud. (dep. 17/01/1998) Rv. 209221 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE | Mancato avviso di udienza ad uno dei due difensori dell'imputato - Deducibilità fino a che non sia stata deliberata la sentenza di primo grado.
Stato
decisa il 1997-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209221-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE

La nullità, di ordine "intermedio", derivante dal mancato avviso di udienza ad uno dei due difensori di fiducia dai quali l'imputato sia assistito, essendo riferibile alla fase degli atti preliminari al dibattimento, da considerare funzionalmente e strutturalmente diversa da quella propriamente dibattimentale, deve essere dedotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180, prima ipotesi, cod. proc. pen. prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)