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Sez. 5, Sentenza n. 5062 del 14/11/1997 Cc. (dep. 13/01/1998) Rv. 210106 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Sequestro probatorio - Richiesta di restituzione - Rigetto - Impugnazione - Opposizione avanti al Gip - Legittimità - Appello e riesame - Esclusione - Decisione del tribunale del riesame irritualmente adottata - Annullamento senza rinvio da parte della cassazione - Necessità - Trasmissione degli atti al Gip - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210106-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali il sequestro probatorio è impugnabile solo con la richiesta di riesame e, indirettamente, con l'opposizione avverso il rigetto della richiesta di restituzione. La proposizione del riesame o dell'appello avverso il diniego della restituzione deve essere convertito in opposizione e trasmesso al Gip. Deve perciò essere annullata senza rinvio l'ordinanza del Tribunale della libertà che abbia impropriamente deciso avverso al gravame presentato in tale forma e gli atti devono essere trasmessi al Gip.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)