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Sez. 2, Sentenza n. 43341 del 01/10/2015 Cc. (dep. 27/10/2015) Rv. 264833 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Sequestro probatorio - Richiesta di restituzione - Rigetto - Impugnazione - Opposizione avanti al Gip - Legittimità - Appello - Esclusione - Decisione del tribunale del riesame irritualmente adottata - Annullamento senza rinvio da parte della cassazione - Necessità - Conversione dell'appello cautelare in ricorso per cassazione ex art. 568 comma quinto cod. proc. pen.
Stato
decisa il 2015-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264833-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE

In tema di revoca del sequestro probatorio, qualora la decisione di rigetto dell'istanza, emessa dal GIP in sede di opposizione ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., venga erroneamente impugnata con appello ai sensi dell'art. 322 bis dello stesso codice, l'eventuale decisione di rigetto emessa dal Tribunale del riesame, contro cui venga proposto ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio per difetto di competenza funzionale, e l'appello convertito in ricorso per cassazione ex art. 568 comma quinto cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)