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Sez. 1, Sentenza n. 3725 del 26/03/1992 (Rv. 476448 - 01)

Comune - Organi - Giunta comunale - Attribuzioni | Autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune - Conferimento da parte della giunta comunale - Notifica da parte del Consiglio Comunale - Necessità successivamente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476448-01

Comune - Organi - Giunta comunale - Attribuzioni

L'autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune, conferita dalla giunta municipale ai sensi dell'art. 140 primo comma del r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, non abbisogna, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142, della ratifica del Consiglio Comunale, considerato che, fra le attribuzioni di quest'ultimo, tassativamente elencate dall'art. 32 della citata legge, non rientra più l'autorizzazione alle liti, la quale pertanto ricade in via esclusiva nei compiti assegnati alla giunta dall'art. 35 della legge medesima.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)