Sez. 1, Sentenza n. 1853 del 20/02/1998 (Rv. 512878 - 01)
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI | Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio per il Comune - Conferimento da parte della giunta - Legittimità - Ratifica da parte del consiglio comunale - Necessità - Esclusione ex lege 142 del 1990.
COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI
In seguito all'entrata in vigore del nuovo ordinamento sulle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142), la competenza ad autorizzare il Sindaco a stare in giudizio per il Comune spetta alla Giunta municipale, con conseguente inutilità, quanto ai giudizi in corso, della ratifica - pur prescritta dalla precedente normativa - operata dal Consiglio comunale (non occorrendo più tale atto di sanatoria per il perfezionamento di una fattispecie ancora "in fieri" alla data in vigore della predetta legge), e conseguente, definitiva operatività dell'autorizzazione in precedenza conferita dalla Giunta.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 46 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)