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Sez. 2, Sentenza n. 12831 del 23/05/2013 (Rv. 626248 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - CAUSE - FALLIMENTO | Effetti ex art. 2448 cod. civ. anteriore alla riforma del diritto societario - Immediata estinzione della società - Esclusione - Conseguenze - Preliminare di compravendita di azioni stipulato anteriormente al fallimento - Scioglimento per impossibilità sopravvenuta - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626248-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - CAUSE - FALLIMENTO

Il fallimento di una società per azioni non determina lo scioglimento, per impossibilità sopravvenuta, del contratto preliminare, anteriormente stipulato, di compravendita delle azioni della stessa società, poiché ai sensi dell'art. 2448 cod. civ., nel testo "ratione temporis" applicabile (anteriore alla riforma del diritto societario), la dichiarazione di fallimento è causa di scioglimento, ma non di immediata estinzione, della società, sicché la perdurante esistenza in vita dell'ente (sia pure ormai privo di ogni potere in relazione al suo patrimonio) conferisce natura di beni commerciabili alle relative quote di partecipazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)