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Sez. 1, Sentenza n. 4584 del 07/05/1999 (Rv. 526112 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - CAUSE - FALLIMENTO | Effetti - Amministratori - Poteri. - Sussistenza - Limiti - Atti di gestione normale dell'impresa - Ammissibilità - Conseguenze - Provvedimenti del tribunale fallimentare - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526112-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - CAUSE - FALLIMENTO

La dichiarazione di fallimento, pur determinando lo scioglimento della società, a differenza delle altre cause di scioglimento di cui all'art. 2448, primo comma cod.civ., non comporta il venir meno dell'organizzazione sociale né la cessazione del rapporto che lega la società agli amministratori, i quali conservano i poteri funzionali alle necessità della procedura concorsuale e all'esigenza di assicurare alla società fallita la possibilità di tutelare i propri interessi nei confronti degli organi fallimentari; conseguentemente - poiché nell'attività d'impresa, che implica di per sè atti di disposizione, ai fini della delimitazione dei poteri dell'amministratore, deve aversi riguardo alla nozione di atti pertinenti alla gestione normale dell'impresa esercitata - l'amministratore della società fallita può impugnare con ricorso per cassazione, senza che sia a tal fine necessaria una delibera assembleare di autorizzazione, i provvedimenti resi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo avverso i decreti del giudice delegato che dispongono la vendita di beni fallimentari.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2448 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)