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Sez. U, Sentenza n. 997 del 23/04/1964 (Rv. 301398 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - PERENTORIETA - COMUNICAZIONE DELLA DATA DI DISCUSSIONE NELLA RESIDENZA DELL'INTERESSATO ANZICHE MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1964-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301398-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - PERENTORIETA - COMUNICAZIONE DELLA DATA DI DISCUSSIONE NELLA RESIDENZA DELL'INTERESSATO ANZICHE MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA - IRRILEVANZA.*

Il ricorso avverso la decisione del consiglio nazionale forense deve essere proposto entro il termine perentorio di giorni 30 dalla notifica della decisione, da effettuarsi, in Mancanza di elezione di domicilio in Roma, all'avvocato o al procuratore, mediante deposito nella segreteria del consiglio. Il carattere di perentorieta del suddetto termine non viene meno anche se il consiglio nazionale, in violazione della norma di cui al primo comma dell'art 60 RDL n 37, del 1934, abbia effettuata la comunicazione della data di discussione del ricorso all'interessato nella sua residenza anziche mediante deposito nella segreteria.*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)