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Sez. U, Sentenza n. 3405 del 20/10/1975 (Rv. 377561 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE - ELEZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IN MATERIA ELETTORALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377561-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE - ELEZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IN MATERIA ELETTORALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*

Il dll 23 novembre 1944, n 382, nel regolare la materia delle elezioni dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori legali non prevede specificamente alcun mezzo di impugnazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense che la riguardano. In Mancanza di una indicazione specifica, trova applicazione la disposizione contenuta nell'art 56, terzo comma, RDL 27 novembre 1933, n 1578, che prevede, in via generale, il rimedio del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa: deve, pertanto, ritenersi inconferente ogni riferimento al generale rimedio di cui all'art 111 cost, dal momento che il medesimo rimedio risulta positivamente previsto e specificamente regolamentato nella normativa che regola 'ogni ricorsò avverso le decisioni del consiglio nazionale forense. (V 997/64, mass n 301398).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)