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Sez. 3, Sentenza n. 4281 del 17/05/1990 (Rv. 467229 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - MOROSITÀ - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO PRELIMINARE - MANCANZA DI COLPEVOLEZZA - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467229-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - MOROSITÀ - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO PRELIMINARE - MANCANZA DI COLPEVOLEZZA - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La risoluzione per morosità del contratto di affitto di fondo rustico, sebbene sottoposta ad una particolare disciplina, soggiace al principio di carattere generale secondo cui per l'esistenza della mora debendi occorre che l'inadempimento sia imputabile a titolo di dolo o colpa, trattandosi pur sempre di un contratto a prestazioni corrispettive; di conseguenza, preliminare all'accertamento della gravità obiettiva dell'inadempimento, sia ai sensi dell'art. 4 del d.l.l.T. 5 aprile 1945 n. 157 (giustificante la cessazione della proroga legale purché particolarmente grave) che ai sensi dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (in cui la gravità è predeterminata dal legislatore nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità) è quella sull'elemento soggettivo. La valutazione della Mancanza di colpevolezza del conduttore si risolve in un apprezzamento di fatto che, se non è affetto da vizi logici o giuridici, non è sindacabile in Sede di legittimità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)