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Sez. 3, Sentenza n. 1572 del 28/01/2004 (Rv. 570225 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Gravità dell'inadempimento - Criteri di valutazione - Valutazione di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570225-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

In tema di contratti agrari, la risoluzione del contratto per inadempimento non può essere pronunziata in presenza di qualsiasi inadempimento posto in essere dal conduttore, ma solo nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di un rapporto di subaffitto o di subconcessione; l'apprezzamento se, nel caso concreto, sia configurabile o meno un grave inadempimento nel senso enunciato costituisce accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione ove adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)