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Sez. 3, Sentenza n. 4125 del 12/09/1978 (Rv. 393747 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA ALLE CAUSE DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393747-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA ALLE CAUSE DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*

Alle cause di opposizione agli Atti esecutivi non si applica la sospensione dei termini processuali, di cui alla legge 7 ottobre 1969 n 742. Infatti l'espressione "causa di opposizione all'esecuzione", contenuta nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario RD n 12 del 1941, richiamato dall'art 3 della citata legge, non va intesa nel significato ristretto di cui all'art 615 del codice di procedura civile attualmente vigente, ma nel senso piu ampio del codice di rito del 1865, vigente nel 1941, comprensivo anche delle opposizioni agli Atti esecutivi. (Conf 2163/69, mass n 341471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)