Sez. 3, Sentenza n. 2163 del 18/06/1969 (Rv. 341471 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CAUSE DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CAUSE DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INAPPLICABILITA.*
La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 14 luglio 1965 n.818 non si applica (art.3) alle cause di opposizione agli Atti esecutivi. Infatti l'espressione 'cause di opposizione all'esecuzioné, contenuta nell'art.92 dell'ordinamento giudiziario approvato con RD 30 gennaio 1941, n.12 (richiamato dall'art.3 della citata legge n.818 del 1965), non va intesa nel significato ristretto di cui all'art.615 dell'attuale codice di procedura civile, ma in quello piu ampio del codice di procedura del 1865 allora vigente, che con tale espressione comprendeva sia le opposizioni per ragioni di merito (ora definite opposizioni all'esecuzione), sia quelle per ragioni di rito (ora definite opposizioni agli Atti esecutivi).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)