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Sez. L, Sentenza n. 287 del 13/01/1984 (Rv. 432559 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - AL PROCURATORE - EQUIPOLLENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432559-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - AL PROCURATORE - EQUIPOLLENZA.*

La notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito, a norma dell'art. 330 primo comma cod. proc. civ. deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dall'art. 170 cod. proc. civ. in quanto l'una e l'altra Forma di notificazione, entrambe idonee a raggiungere lo scopo ad esse comune, si diversificano soltanto nella formula, senza che tale diversità incida sulla sostanziale corrispondenza dell'atto alla fattispecie legale, né sull'esigenza, pur sempre soddisfatta, che l'atto di impugnazione pervenga alla conoscenza legale della parte per il tramite del suo rappresentante processuale. (V 714/80, mass n 404151; (V 116/67, mass n 325795; (Conf 1292/81, mass n 411886).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)