Sez. 1, Sentenza n. 6720 del 25/07/1996 (Rv. 498748 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Atto notificato presso lo studio del difensore ma non a questo personalmente - Validità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
La notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito, a norma dell'art. 330 primo comma cod. proc. civ., deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore medesimo ex art. 84 stesso codice, giacché il cit. art. 330 si limita ad identificare il luogo della notificazione, mentre la "vocatio in jus" relativamente all'impugnazione ha quale destinatario la parte personalmente, attesa la regola generale che vuole la rappresentanza processuale del difensore limitata a ciascun grado di giudizio. Ne discende che il ricorso per cassazione è validamente notificato alla parte presso lo studio del difensore, senza necessità che esso sia notificato personalmente a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)