Sez. L, Sentenza n. 11380 del 17/10/1992 (Rv. 478997 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con dei lavoratori a tempo parziale - Impiego di questi ultimi in prestazioni pari a quelle di due lavoratori a tempo pieno - Carattere indeterminato della illegittima assunzione a termine pur sempre a tempo parziale - Configurabilità - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere
La possibilità , ai sensi dell'art. 1, lett. b), della legge 18 aprile 1962 n. 230, di sostituire un lavoratore a tempo pieno (assente con diritto alla conservazione del posto) con due lavoratori a tempo parziale non esclude che le modalità di effettivo svolgimento del rapporto di lavoro di tali sostituti, ed in particolare l'impiego di essi in prestazioni quantitativamente corrispondenti a quelle non di uno ma di due lavoratori a tempo pieno, siano valutabili come prova dell'intento del datore di lavoro di conseguire un risultato equivalente a quello della (illegittima) assunzione a termine di un lavoratore non giustificata da esigenze di sostituzione; consegue che il relativo rapporto deve reputarsi a tempo indeterminato, ma pur sempre ad orario ridotto, in quanto l'impiego oltre l'orario convenuto di lavoratori assunti a tempo parziale non comporta la conversione del rapporto in rapporto a tempo pieno ma, se ed in quanto costituente violazione del divieto di prestazione supplementare posto dall'art. 5, comma quarto, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984 n. 863, la sanzione amministrativa di cui ai commi tredicesimo e quattordicesimo dello stesso articolo.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)