Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 19/04/1966 (Rv. 321994 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI LITISPENDENZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI LITISPENDENZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO.*
La dichiarazione di litispendenza, pur non costituendo stricto jure una vera e propria pronuncia di incompetenza del giudice adito, deve ritenersi a questa equiparata nella disciplina concreta, sicche la relativa sentenza e soggetta al regolamento di Competenza, facoltativo od obbligatorio, a seconda che il giudice abbia deciso, oppur no, anche questioni di merito. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)