diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 19/04/1966 (Rv. 321994 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI LITISPENDENZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1966-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321994-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI LITISPENDENZA - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO.*

La dichiarazione di litispendenza, pur non costituendo stricto jure una vera e propria pronuncia di incompetenza del giudice adito, deve ritenersi a questa equiparata nella disciplina concreta, sicche la relativa sentenza e soggetta al regolamento di Competenza, facoltativo od obbligatorio, a seconda che il giudice abbia deciso, oppur no, anche questioni di merito. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)