Sez. 5 - , Sentenza n. 21957 del 12/07/2022 (Rv. 665327 - 02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA | Rifiuti speciali non pericolosi - Assimilazione ai rifiuti solidi urbani in base al solo criterio qualitativo - Illegittimità della delibera comunale - Disapplicazione del giudice tributario - Sussistenza - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA
In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, deve essere disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis"). Tale disposizione consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare, con conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile.
Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)