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Sez. 5 - , Sentenza n. 11035 del 19/04/2019 (Rv. 653663 - 02)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | TIA - Delibera comunale illegittima - Potere di disapplicazione del giudice tributario - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653663-02

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)