Sez. U, Sentenza n. 3162 del 06/10/1975 (Rv. 377262 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - APPLICABILITA PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - APPLICABILITA PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONDIZIONI.*
Le norme della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, dirette a stabilire i limiti dei poteri del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione si riferiscono non solo alle amministrazioni dello stato, ma a qualsiasi pubblica amministrazione, anche non statale, purche agisca in veste e con poteri di autorita. (fattispecie riguardante la gioventu italiana, gia gioventu italiana del littorio). (V 1640/72, mass n 358476).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 02/08/1943 num. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)