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Sez. U, Sentenza n. 1640 del 24/05/1972 (Rv. 358476 - 01)

FASCISMO - GIL (GIOVENTU ITALIANA DEL LITTORIO) - IN GENERE - SOPPRESSIONE - ESCLUSIONE - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PERSISTENZA - DENOMINAZIONE - TRASFORMAZIONE IN GIOVENTU ITALIANA - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358476-01

FASCISMO - GIL (GIOVENTU ITALIANA DEL LITTORIO) - IN GENERE - SOPPRESSIONE - ESCLUSIONE - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PERSISTENZA - DENOMINAZIONE - TRASFORMAZIONE IN GIOVENTU ITALIANA - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La gioventu italiana del littorio non e compresa ne tra gli enti soppressi dall'art 1 del RDL 2 agosto 1943, n 704, ne tra quelli passati alle dipendenze di amministrazioni statali dall'art 5 dello stesso decreto legislativo. Da cio deriva che la sua personalita giuridica e rimasta qual era, priva soltanto del complementare antico carattere politico. Pertanto, tale ente, con la mutata denominazione di gioventu italiana, conserva la originaria natura di ente pubblico non economico. Di conseguenza il rapporto di lavoro che lega i dipendenti della gi all'ente ha natura pubblica e le controversie relative appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 02/08/1943 num. 704 art. 1, Legge 02/08/1943 num. 704 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)