Sez. 3 - , Sentenza n. 13367 del 29/05/2018 (Rv. 648796 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Transazione conclusa tra il difensore distrattario e la parte soccombente - Partecipazione della parte vittoriosa - Esclusione - Efficacia dell’atto - Acquiescenza alla sentenza - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
L'accordo transattivo tra il difensore della parte vincitrice in primo grado, dichiaratosi antistatario, e la parte soccombente avente ad oggetto i soli compensi professionali del primo, non può ritenersi esteso anche al rapporto oggetto della controversia tra le parti processuali e non denota alcuna acquiescenza alla sentenza di primo grado, in quanto il procuratore ha partecipato alla stipula dell'atto solo in qualità di procuratore antistatario, essendo titolare di un autonoma pretesa a conseguire direttamente la prestazione dalla parte processuale soccombente e non avendo alcuna procura "ad negotia" idonea a vincolare stragiudizialmente la propria assistita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)