diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 7181 del 22/03/2018 (Rv. 647960 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Comportamento incompatibile con la volontà di impugnare - Necessità - Risultanze probatorie o consulenza tecnica - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647960-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c., salvo i casi di nullità degli atti processuali (art. 157, comma 3, c.p.c.), sussiste solo quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare, in tutto o in parte, gli effetti giuridici della pronuncia, e non anche le risultanze probatorie, come, ad esempio, la relazione di un consulente tecnico di ufficio, sulle quali la stessa sia stata pronunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)