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Sez. L, Sentenza n. 7619 del 03/08/1998 (Rv. 517725 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Orario di lavoro - Limite orario prescritto dall'art. 7 d.P.R. 9 novembre 1971 n. 1372 - Violazione - Conseguenze - Spettanza dell'indennità di mensa - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517725-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Con riferimento al disposto dell'art. 7 d.P.R. 9 novembre 1971 n. 1372, che - nel disciplinare l'orario di lavoro dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - ha previsto che la durata del lavoro fra due riposi giornalieri non deve superare il limite di 8 ore per il personale dei treni e per il personale di macchina dei treni omnibus e raccoglitori ed il limite di 7 ore per il personale di macchina degli altri treni (limiti che potevano comunque essere aumentati fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni), l'eventuale violazione di tale norma da parte dell'Azienda che abbia disposto con ordine di servizio il protrarsi del turno di lavoro oltre i limiti suddetti non ha comportato il diritto ad alcuna indennità sostitutiva di mensa (indennità istituita solo successivamente con accordo sindacale dell' 8 settembre 1993), potendo invece insorgere il diritto al compenso per lavoro straordinario (ove il superamento del turno di lavoro avesse determinato anche un'eccedenza rispetto all'orario normale) ovvero una generica pretesa risarcitoria ove dall'inadempimento della società fosse conseguito un danno per il dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)