Sez. L, Sentenza n. 11813 del 21/11/1998 (Rv. 520950 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Orario di lavoro - Limite di orario ex d.P.R. 23 giugno 1983 n. 374 - Modifica unilaterale dell' orario di lavoro con conseguente impedimento del consumo del pasto - Conseguenze - Spettanza della indennità di mensa - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno - Insussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Le norme di cui all'art. 7 del d.P.R. 9 novembre 1971 n. 1372, come modificato dal d.P.R. 23 giugno 1983 n. 374, pur ispirate alla salvaguardia di massima del contenimento della giornata lavorativa (previsione della durata massima del lavoro tra due riposi giornalieri, limiti massimi di variabilità per il personale viaggiante e di macchina, divieto di prolungamento di orario per dati servizi non programmati del personale di macchina), hanno attribuito alle Ferrovie dello Stato un ampio e discrezionale potere di modificare unilateralmente i turni di servizio nel rispetto dei limiti sopra indicati, e nessuna disposizione, antecedentemente all'accordo aziendale del settembre 1993 (non avente carattere retroattivo), prescrive l'obbligo di corresponsione al dipendente di una indennità sostitutiva nei casi in cui l'orario di lavoro non garantisca il consumo del pasto quotidiano.Nè è configurabile, per il maggior disagio conseguente alla modifica dei turni di lavoro, il diritto al risarcimento del danno, non trattandosi di interesse giuridicamente protetto.
Riferimenti normativi: DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 7, DPR 23/06/1983 num. 374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)