Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 30 novembre 1976, causa 21/76
Epigrafe
Nel procedimento 21-76,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 1 del protocollo 3 giugno 1971«relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», dal Gerechtshof (Corte d'appello) dell'Aia nella causa dinanzi ad esso pendente fra
HANDELSKWEKERIJ G. J. BIER B.V., con sede in Nieuwerkerk aan den IJssel (Paesi Bassi), e
FONDAZIONE REINWATER, con sede in Amsterdam,
da un lato, e
MINES DE POTASSE D'ALSACE SA., con sede in Mulhouse (Francia),
dall'altro,
domanda vertente sull'interpretazione dell'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», di cui all'art. 5, 3o della convenzione 27 settembre 1968,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
La G. J. Bier B. V. (in prosieguo, Bier), società che ha sede in Nieuwerkerk aan den IJssel (Paesi Bassi), ove gestisce un vivaio, si serve, per sopperire al proprio fabbisogno idrico e per l'innaffiamento e l'irrigazione delle proprie piantagioni, di acque prelevate nelle vicinanze della sua azienda; le acque di superficie di cui essa è così tributaria, provenienti principalmente dal Reno, hanno un alto grado di salinità, dannoso per le piante, di guisa che la Bier è costretta a sostenere gravi spese per limitare il danno.
paragrafo 2
La fondazione Reinwater (in prosieguo, Reinwater), con sede in Amsterdam, ha lo scopo di favorire ogni possibile miglioramento della qualità dell'acqua nel bacino del Reno, fra l'altro opponendosi ad ogni deterioramento delle caratteristiche naturali dell'acqua stessa. Fra i mezzi con cui essa cerca di raggiungere tale scopo rientrano, fra l'altro, le azioni civili a tutela dei diritti soggettivi di tutti coloro il cui ambiente di vita dipende dalla qualità delle acque del Reno e, in particolare, di coloro la cui attività professionale ne è condizionata.
paragrafo 3
La Bier e la Reinwater citavano dinanzi all'Arrondissementsrechtbank (tribunale) di Rotterdam la società francese Mines de potasse d'Alsace SA. con sede in Mulhouse, che esercita attività estrattiva in Alsazia e verserebbe nel Reno, attraverso un canale di scarico, oltre 10000 tonnellate di cloruro ogni 24 ore o, comunque, quantitativi tali di scorie industriali, sotto forma di sali di rifiuto, che il tasso di salinità delle acque del Reno ne risulterebbe notevolmente e pericolosamente aumentato. La Bier e la Reinwater chiedevano al giudice olandese di dichiarare che lo scarico di sali di rifiuto nella acque del Reno costituisce, da parte della Mines de potasse d'Alsace un comportamento illecito, e che detta società è tenuta a risarcire loro i danni attuali o potenziali.
paragrafo 4
Riservandosi di svolgere le proprie difese in sede di merito, la Mines de potasse d'Alsace eccepiva, in base agli artt. 2 e 3 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, l'incompetenza dell'Arrondissementsrechtbank e, in generale, della magistratura olandese.
paragrafo 5
Con sentenza 12 maggio 1975, il tribunale si dichiarava incompetente, ritenendo che l'evento dannoso poteva essere costituito nella fattispecie solo dallo scarico di sali di rifiuto nel Reno, effettuato in Francia, e che la causa in conformità alla convenzione del 1968, era quindi di competenza dell'autorità francese, cioè del giudice del luogo ove era avvenuto tale fatto.
paragrafo 6
Contro questa sentenza la Bier e la Reinwater interponevano appello, il 13 giugno 1975, dinanzi al Gerechthof dell'Aia, chiedendo che venisse dichiarata la competenza della magistratura olandese.
paragrafo 7
Esse si richiamavano all'art. 5, 3o, della convenzione 27 settembre 1968, a norma del quale «il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto». La seconda sezione della corte d'appello dell'Aia riteneva di dover applicare l'art. 2, punto 2, e l'art. 3, punto 2, del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968. Con sentenza 27 febbraio 1976, essa decideva perciò di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si fosse pronunziata, in via pregiudiziale, sull'interpretazione dell'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» ái sensi dell'art. 5, 3o della convenzione; in particolare, essa chiedeva alla Corte di stabilire se tale espressione vada intesa nel senso di «luogo in cui il fatto dannoso si è verificato (il danno è insorto)», oppure nel senso di «luogo dove è stato commesso il fatto che ha avuto conseguenze dannose (dove è stata commessa l'azione o l'omissione)».
paragrafo 8
La sentenza della corte d'appello dell'Aia è pervenuta in cancelleria il 2 marzo 1976.
paragrafo 9
In forza dell'art. 5, n. 1, del protocollo 3 giugno 1971 e dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, il 5 maggio 1976; la Mines de potasse d'Alsace SA., appellata nella causa principale, il 6 maggio; il governo della Repubblica francese, il 13 maggio; il governo del Regno dei Paesi Bassi, il 17 maggio.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La società Mines de potasse d'Alsace, appellata nella causa principale, osserva che dalla relazione redatta dal comitato di esperti che ha preparato la convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, risulta che detto comitato non ha ritenuto di dover risolvere espressamente, nell'art. 5, 3o della convenzione, la questione del se debba prendersi in considerazione il luogo in cui è stato compiuto l'atto dannoso, ovvero il luogo in cui il danno si è verificato, ritenendo invece preferibile usare una formulazione ricorrente nell'ordinamento interno di vari Stati (Germania, Francia).
paragrafo 2
In proposito, essa fa notare che il progetto preliminare di convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali stabilisce, all'art. 10, 1o comma, che le obbligazioni extracontrattuali derivanti da un fatto dannoso sono soggette alla legge dello Stato in cui tale fatto si è verificato; il 2o comma dello stesso articolo prevede, tuttavia, una deroga a tale norma per il caso in cui non esista un nesso significativo fra la situazione derivante dal fatto dannoso e lo Stato in cui tale fatto si è verificato, e detta situazione appaia invece preponderantemente connessa ad un altro Stato.
paragrafo 3
Per la convenzione 27 settembre 1968, il problema d'interpretazione sollevato nella fattispecie non può essere risolto mediante semplice riferimento alle norme degli ordinamenti francese e tedesco cui essa è informata (in particolare art. 59, ultimo comma, del codice francese di procedura civile, nella versione vigente all'epoca dei fatti, e art. 32 del codice tedesco di procedura civile).
paragrafo 4
La soluzione dovrebbe essere trovata mediante interpretazione autonoma della convenzione.
paragrafo 5
Questa mira a favorire la libera circolazione dei provvedimenti giurisdizionali nell'ambito della Comunità e, sotto questo profilo, a disciplinare la competenza internazionale della magistratura degli Stati membri. A tale scopo, essa contiene norme di competenza dirette, cui gli Stati membri devono adeguarsi ed alle quali le disposizioni nazionali devono cedere il passo in caso di conflitto. All'art. 2, ad esempio, la convenzione stabilisce come principio generale che le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato e, per quanto riguarda i rapporti giuridici fra Stati membri, l'art. 3 esclude i fori speciali ammessi dagli ordinamenti nazionali. In deroga a questo principio fondamentale, la convenzione prevede un certo numero di ulteriori competenze speciali per casi particolari. Così, l'art. 5, 3o è inteso ad attribuire giurisdizione, per le domande fondate su un asserito atto illecito del convenuto, al giudice che meglio può procedere all'accertamento dei fatti, in quanto giudice del luogo in cui è stato tenuto il comportamento criticato. In questa prospettiva, la norma mira ad accentrare nelle mani di un solo giudice tutte le controversie aventi origine in un dato comportamento illecito, nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, senza peraltro porre l'attore in una situazione più favorevole di quella del convenuto.
paragrafo 6
La tesi contraria si risolverebbe nel riconoscere la competenza del giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore e, invece di concentrare dinanzi ad un solo giudice le azioni relative ad uno stesso comportamento illecito, si verrebbe in tal modo a sottoporre la lite a più giudici di Paesi diversi, risultato che non può essere stato voluto dalla convenzione, né risponderebbe all'esigenza della buona amministrazione della giustizia.
paragrafo 7
La Corte dovrebbe quindi affermare che l'art. 5, 3o della convenzione non attribuisce alcuna competenza al giudice del luogo in cui il danno si è verificato, e stabilisce invece la competenza esclusiva del giudice del luogo in cui l'atto illecito è stato compiuto.
paragrafo 8
Il governo della Repubblica francese ricorda che la convenzione 27 settembre 1968 si fonda sull'art. 220 del trattato CEE, che la sua stipulazione è apparsa necessaria a causa delle profonde divergenze esistenti fra gli ordinamenti nazionali degli Stati membri, o derivanti da convenzioni bilaterali, nel duplice ambito della competenza giurisdizionale e della esecuzione delle sentenze, come pure che, in una dichiarazione comune, gli Stati membri hanno inteso sottolineare la propria preoccupazione di evitare interpretazioni divergenti e conflitti di competenza, sia positivi che negativi.
paragrafo 9
L'interpretazione delle norme della convenzione deve rispettare gli scopi di quest'ultima ed i principi da essa posti, fra altro, in materia di competenza; questa impostazione sembra ineccepibile, in particolare per quanto riguarda l'art. 5, 3o. Il tenore letterale di tale norma non consente di stabilire se il giudice competente sia quello del luogo in cui il danno è insorto, ovvero quello del luogo in cui è intervenuto il fatto generatore del danno. L'ambiguità non può essere eliminata mediante riferimento ai lavori preparatori; non potendo essere basata sulle intenzioni delle parti contraenti, l'interpretazione dell'art. 5, 3o deve perciò necessariamente fondarsi sugli obiettivi e sui principi generali della convenzione.
paragrafo 10
Questa ha inteso favorire l'accentramento delle azioni relative agli stessi fatti, in modo da evitare il frazionamento della competenza internazionale. Lo scopo di tale accentramento dinanzi allo stesso giudice è quello di evitare, per quanto possibile, che venga concesso il riconoscimento o venga chiesta l'esecuzione, in uno stesso Stato, di provvedimenti giurisdizionali contraddittori o incompatibili fra loro. Questo scopo, ovviamente, non sarebbe raggiunto, qualora si attribuisse competenza al giudice del luogo ove il danno si è verificato, nel caso in cui danni causati dallo stesso atto illecito si verifichino in più luoghi diversi, o addirittura in più Stati diversi.
paragrafo 11
La moltiplicazione dei fori competenti potrebbe creare una situazione d'iniquità, sia per gli attori che per i convenuti: i primi potrebbero trovarsi in una situazione giuridica diversa, e perfino opposta, a seconda del loro domicilio; i secondi si vedrebbero sottoposti, per uno stesso fatto, a procedure diverse, implicanti inoltre il pericolo che si giunga a soluzioni contraddittorie.
paragrafo 12
Per la buona amministrazione della giustizia, principio cui è informata la convenzione, alla prova del danno, quale che sia la sua importanza, dovrebbe sostituirsi la prova dell'esistenza del fatto dannoso imputabile al convenuto, fatto in assenza del quale non può sorgere responsabilità; è chiaro che tale prova può essere, per forza di cose, più facilmente assunta dal giudice del luogo in cui si verifica il fatto generatore del danno.
paragrafo 13
L'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», di cui all'art. 5, 3o della convenzione 27 settembre 1968, va quindi intesa come «luogo in cui è stato compiuto l'atto che ha avuto conseguenze dannose».
paragrafo 14
Il governo del Regno dei Paesi Bassi osserva anch'esso che le parti contraenti della convenzione 27 settembre 1968 hanno inteso lasciare all'interpretazione giurisprudenziale il compito di risolvere il problema del se, nell'art. 5, 3o, si debba prendere in considerazione il luogo in cui è stato compiuto l'atto dannoso, ovvero quello in cui si è verificato il danno.
paragrafo 15
a) A torto la corte d'appello dell'Aia ritiene che la scelta debba necessariamente avvenire fra queste due sole possibilità: la stessa convenzione ammette l'eventuale competenza di più di un giudice; nulla osta a che l'art. 5, 3o venga interpretato nel senso che sono competenti tanto il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'atto, quanto il giudice del luogo in cui si è verificato il danno, con facoltà di scelta spettante all'attore. La convenzione ripete una formula usata, fra l'altro, negli ordinamenti interni tedesco e francese; ora, la giurisprudenza tedesca, in particolare, ammette il concorso di competenze. Rinunciando a precisare ulteriormente l'art. 5, 3o, gli autori della convenzione hanno senza dubbio pensato anch'essi a tutelare gli interessi della parte lesa, nel senso di attribuire a questa la facoltà di adire il giudice di sua scelta.
b) Qualora non dovesse essere ammessa la duplice competenza del giudice del luogo in cui è stato compiuto l'atto che ha dato origine al danno e di quello del luogo in cui quest'ultimo si è verificato, deve darsi la preferenza alla soluzione che riconosca la competenza del giudice del luogo in cui il danno è insorto.
Scegliendo il termine «evento», gli autori della convenzione 27 settembre 1968 hanno inteso distaccarsi dalla nozione di «atto». Per analogia, si potrebbe notare che la convenzione sulla legge applicabile alla responsabilità per danni derivanti da prodotti, firmata all'Aia il 2 ottobre 1973, con l'espressione «Stato nel cui territorio è avvenuto il fatto dannoso» si riferisce sia alla «legge del luogo del primo impatto dannoso», sia alla «legge del luogo della prima manifestazione del danno», non già alla «legge del' luogo dove è stato compiuto l'atto dannoso».
Il criterio per stabilire il fondamento della competenza dev'essere quello della parte più caratteristica del fatto giuridico e del paese col quale tale parte è preponderantemente connessa. Il danno derivante da un'azione o da un'ommissione va sempre considerato come parte integrante del fatto giuridico. In numerosissimi casi che rientrano nell'ambito dell'art. 5, 3o è per l'appunto il danno l'elemento da considerare preponderante, e quindi caratteristico del fatto.
D'altra parte, allorché il danno si verifica in uno Stato diverso da quello in cui l'atto lesivo è stato compiuto, la parte lesa si trova spesso in posizione di svantaggio, sul piano processuale, rispetto all'autore del danno; in particolare, le difficoltà inerenti all'accertamento del nesso di causalità fra l'azione e il danno, alla prova della natura e dell'entità del danno e all'individuazione dei suoi autori, risultano moltiplicate in caso di controversia avente carattere internazionale. L'attribuire al danneggiato la facoltà di agire dinanzi al giudice del luogo in cui il danno si è verificato compensa in qualche modo tale squilibrio.
È opportuno altresì considerare che, interpretando l'art. 59 del codice francese di procedura civile, nella versione vigente all'epoca in cui veniva elaborata la convenzione, la magistratura francese ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui il danno è insorto.
c) La soluzione del problema della competenza potrebbe non essere la stessa per tutte le categorie di atti illeciti, bensì dipendere dalla natura dell'atto. Trattandosi di un danno derivante da inquinamento con effetti internazionali, è impensabile che la natura dell'atto imponga la necessità di lasciare all'attore la scelta del foro competente. Qualora tale facoltà d'opzione non fosse attribuita dalla convenzione stessa, la natura dell'atto, nel suddetto caso d'inquinamento, porta necessariamente a riconoscere la competenza del giudice del luogo in cui si è verificato il danno.
In materia di inquinamento dell'ambiente un atto può essere qualificato illecito a causa delle sue conseguenze nocive, più che in ragione della natura dell'atto in sé. L'inquinamento può essere dovuto ad una illecita omissione, che, diversamente dal danno, può essere spesso difficile da localizzare, qualora una certa distanza separi la causa dell'effetto. Anche per questa ragione, non sembra opportuno escludere la competenza del giudice del luogo in cui si è verificato il danno.
La convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1969, attribuisce competenza esclusiva, in materia di risarcimento, al giudice dello Stato in cui è insorto il danno. Essa conferma l'importanza attribuita, relativamente al problema della competenza, nei casi di inquinamento esteso a più d'uno Stato, agli interessi della parte lesa.
Qualora gli autori del danno siano più d'uno, e siano stabiliti in Paesi diversi, l'attribuzione della competenza al giudice del luogo in cui il danno si è verificato presenta il vantaggio che la parte lesa può agire al riguardo contro tutti gli autori dinanzi ad uno stesso ed unico giudice; ciò favorisce, in una certa misura, la parità di trattamento di situazioni identiche.
paragrafo 16
Gli argomenti svolti valgono in particolare per gli atti da cui deriva un inquinamento dell'ambiente in diversi paesi. Nell'ambito della politica da seguire, in materia di protezione dell'ambiente, quanto alla tutela giurisdizionale, è opportuno offrire al danneggiato una posizione di forza, ponendolo fra l'altro in condizioni vantaggiose sotto il profilo processuale.
paragrafo 17
La Commissione delle Comunità europee osserva che, dal punto di vista linguistico, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», usata nell'art. 5, 3o della convenzione 27 settembre 1968, non offre, nelle varie versioni, alcuna indicazione a sostegno di una determinata soluzione.
paragrafo 18
Dal sistema della convenzione è tuttavia possibile desumere varie interpretazioni:
paragrafo 19
a) A favore della soluzione secondo cui va preso in considerazione il luogo in cui è stato compiuto l'atto (lieu de l'acte, Handlungsort) si potrebbe sostenere, sul piano giuridico, che la nozione di fare o di non fare è un elemento essenziale dell'atto illecito, mentre il danno è una semplice conseguenza dell'azione o dell'omissione. Inoltre, tale soluzione garantirebbe la certezza del diritto per il soggetto che compie o non compie l'atto: è sufficiente ch'esso conosca le leggi in vigore nel luogo in cui agisce, mentre non è necessario ch'esso sia pure al corrente delle obbligazioni derivanti, altrove, dal compiere o non compiere l'atto di cui trattasi. Quest' ultimo argomento è tanto più valido nel caso in cui l'atto illecito costituisca al tempo stesso un atto perseguibile penalmente, ed è quindi strettamente connesso alle ragioni che militano a favore della territorialità del diritto penale.
Dal punto di vista processuale, il momento di collegamento costituito dal luogo dell'atto è utile nel caso in cui più persone subiscano un danno derivante da un unico atto: in tale ipotesi, lo stesso atto è oggetto della pronunzia di un solo giudice, col vantaggio dell'unicità dei criteri di giudizio e dell'economia processuale.
Questa soluzione implica inoltre, sotto il profilo della procedura, una certezza che non esiste qualora si adotti come riferimento il luogo in cui è insorto il danno: mentre si può molto spesso accertare quale sia il luogo in cui l'atto è stato compiuto, quasi sempre si ignora quali siano i luoghi in cui può verificarsi il danno.
La tesi che dà la preferenza al luogo in cui è stato compiuto l'atto sembra favorire l'autore del danno: di fronte a più danneggiati, questi non è costretto a difendersi dinanzi a più istanze giurisdizionali; inoltre, se il luogo in cui è stato compiuto l'atto coincide con quello in cui è domiciliato l'autore, questi può essere convenuto dinanzi al giudice del suo domicilio.
b) La soluzione a favore del luogo in cui si è verificato il danno (lieu du préjudice, Erfolgsort) si riferisce all'ultimo anello della catena di elementi il cui insieme costituisce un atto illecito.
Dal punto di vista giuridico, l'esistenza di un atto illecito presuppone non solo un'azione o un'omissione, ma anche il relativo danno. Attualmente, il diritto internazionale privato tende, in materia di atto illecito, a dare maggiore importanza al risarcimento del danno causato che non al comportamento illecito in sé.
Il criterio del «luogo in cui è insorto il danno» costituisce una soluzione soddisfacente in caso di responsabilità obiettiva.
Qualora più persone rechino danno ad uno stesso soggetto o ad uno stesso bene, come nella fattispecie relativa all'inquinamento del Reno, tale criterio garantisce la parità di trattamento di tutti gli autori del danno.
In caso di deterioramento dell'ambiente, il luogo in cui si verifica il danno è spesso quello in cui è domiciliato il danneggiato; questi avrebbe quindi il vantaggio di poter citare l'autore del danno dinanzi al giudice del proprio domicilio.
Questa interpretazione non dev'essere considerata incompatibile col sistema della convenzione: le disposizioni dell'art. 5 in materia di competenza devono concepirsi come norme autonome, che si aggiungono alle norme generali contenute nell'art. 2, il quale stabilisce il principio generale del domicilio. Le norme di competenza di cui all'art. 5, 3o, non vanno quindi necessariamente intese in modo restrittivo.
La tesi favorevole al criterio del «luogo in cui si è verificato il danno» è seguita dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina in Francia; e la formula adottata dall'art. 5, 3o della convenzione corrisponde a quella esistente nell'ordinamento francese. Quanto al diritto tedesco, cui pure è informata la clausola della convenzione esso si riferisce sia al luogo dell'atto, sia al luogo in cui si sono manifestate le sue conseguenze.
c) Si potrebbe inoltre prospettare, come criterio di collegamento, il luogo in cui si trova il centro di gravità della sfera giuridica dell'atto illecito.
Questo criterio (della «most significant relationship») costituisce una specificazione del «locus commissi delicti»; esso è basato sull'individuazione del vincolo più stretto o della connessione preponderante fra la situazione derivante dal fatto dannoso, da una parte, ed un determinato paese, che non è necessariamente quello in cui è avvenuto tale fatto, dall'altra.
La convenzione permette di prendere in considerazione vari elementi, nel complesso di fatti e di circostanze che costituisce un atto illecito. La suddetta soluzione coincide, inoltre, con orientamenti di rilievo recentemente manifestatisi nel diritto internazionale privato per quanto riguarda l'applicazione di norme sostanziali.
Il grande vantaggio di tale criterio è ch'esso dà sempre risultati soddisfacenti.
Contro la sua adozione si può eccepire, fra l'altro, ch'esso appare più interessante per la determinazione delle norme sostanziali da applicare che non per l'individuazione del giudice competente, come pure il fatto ch'esso non è menzionato nella relazione sulla convenzione del 1968.
d) Il diritto tedesco ha adottato, per quanto riguarda le norme sostanziali, la soluzione del luogo più favorevole alla parte che ha subito il danno. Questo criterio di collegamento, che favorisce sempre il danneggiato, è più interessante, come quello del centro di gravità della sfera giuridica, per l'applicazione delle norme sostanziali che non per quella delle norme formali.
Contro tale criterio va osservato ch'esso non trova praticamente alcun sostegno nel testo della convenzione, e ch'esso viene scarsamente applicato.
e) Una soluzione senz'altro ammissibile, per l'interpretazione dell'art. 5, 3o della convenzione, è quella del cumulo di vari criteri di collegamento. I principali argomenti a favore di tale soluzione sono i seguenti:
Contrariamente a quanto avviene nella determinazione dei criteri per l'applicazione delle norme sostanziali (poiché in definitiva, solo il diritto sostanziale di un dato paese può essere applicato ad una data situazione giuridica), nella determinazione dei criteri di collegamento per l'individuazione del giudice competente non è necessario giungere alla dichiarazione di competenza di un solo giudice;
la formula usata nell'art. 5, 3o sembra riguardare il comportamento illecito nel suo complesso, dal momento dell'azione o dell'ommissione a quello dell'insorgere del danno; essa non osta, quindi, alla dichiarazione della competenza di più d'un giudice;
la competenza attribuita dall'art. 5 si aggiunge a quella di cui all'art. 2; suoi limiti non devono quindi costituire oggetto d'interpretazione restrittiva;
l'esistenza di più giudici competenti va considerata come un vantaggio per la parte lesa;
l'esistenza di più giudici competenti può inoltre essere conforme all'interesse della Comunità, fra l'altro quando si tratti dell'osservanza della disciplina comunitaria in tema di protezione dell'ambiente: trattandosi di norme comunitarie direttamente efficaci, il danneggiato potrebbe ottenere da vari giudici l'applicazione delle stesse.
La soluzione consistente nel cumulo di vari criteri di collegamento è di regola svantaggiosa per l'autore del danno; la molteplicità degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali questi può essere convenuto implica, per esso, incertezza del diritto.
f) Il testo dell'art. 5, 3o della convenzione potrebbe quindi essere interpretato nel senso che per «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» si può intendere sia il luogo in cui è stato compiuto l'atto, sia il luogo in cui si è verificato il danno, sia quello in cui si trova il centro di gravità della sfera giuridica dell'atto illecito (di guisa che, di fronte ad un atto illecito, si avrebbe la scelta fra questi tre criteri di collegamento). Non sembrano esistere argomenti veramente decisivi per sostenere che l'art. 5, 3o vada interpretato nel senso ch'esso si riferisce al luogo più favorevole per colui che ha subito il danno.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le appellanti nella causa principale Bier e Reinwater (rappresentate dagli avvocati G. R. Voûte, del foro di Amsterdam, e Claude Lussan, del foro di Parigi), l'appellata nella causa principale Mines de potasse d'Alsace (rappresentata dagli avv.ti C. D. Van Boeschoten, del foro dell'Aia, e Roland Schwob, del foro di Mulhouse), la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal sig. Hendrik Bronkhorst, del suo ufficio legale) hanno presentato le loro osservazioni orali nell'udienza del 12 ottobre 1976.
paragrafo 2
In tal sede, la società G.J. Bier e la fondazione Reinwater hanno sostenuto fra l'altro che la convenzione 27 settembre 1968 contiene, in materia di competenza, norme aventi lo scopo di garantire la tutela della parte più debole, in ispecie della vittima di un delitto o quasi-delitto; informandosi a questa «ratio», l'art 5, 3o stabilirebbe la competenza del giudice del luogo in cui si è verificato il danno. Il dichiarare competente la magistratura del luogo in cui il danno è insorto risponde ad un'esatta interpretazione della convenzione, non già ad un «forum shopping»; corrisponde alla soluzione adottata da recenti convenzioni in materia analoghe; è conforme all'interpretazione delle disposizioni di diritto francese cui è informato l'art. 5, 3o, e garantisce una migliore amministrazione della giustizia, in quanto il danno può in tal modo essere valutato nel luogo in cui si è manifestato.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 10 novembre 1976.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 7
«Se l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” di cui all'art. 5, 3o di detta convenzione vada interpretata nel senso di “luogo in cui il fatto dannoso si è verificato (il danno è insorto)”, oppure nel senso di “luogo dove è stato commesso il fatto che ha avuto conseguenze dannose (dove è stata commessa l'azione o l'ommissione)”.»
punto 1
Con sentenza 27 febbraio 1976, pervenuta in cancelleria il marzo successivo, il Gerechtshof (corte d'appello) dell'Aia ha sottoposto a questa Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo, «la convenzione»), una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 5, 3o di tale convenzione.
punto 2
Dalla sentenza di rinvio risulta che, nella presente fase, la controversia, sottoposta al giudice d'appello, riguarda la competenza del tribunale di Rotterdam, giudice di prima istanza, ed in generale della magistratura olandese a conoscere di una causa promossa da un'impresa che si occupa d'orticultura, avente sede nel circondario del tribunale adito per primo, e dalla fondazione Reinwater, il cui fine sociale consiste nel favorire il miglioramento della qualità dell'acqua nel bacino del Reno, contro l'impresa Mines de potasse d'Alsace SA., con sede in Mulhouse (Francia), in merito all'inquinamento delle acque del Reno dovuto allo scarico di rifiuti salini provenienti dall'azienda dell'appellata.
punto 3
Dal fascicolo si desume che l'azienda dell'appellante nella causa principale sopra nominata per prima dipende essenzialmente, per l'irrigazione, dalle acque del Reno, il cui elevato tenore di sale sarebbe dannoso per le sue piantagioni e la costringerebbbe ad adottare dispendiosi provvedimenti allo scopo di limitare i danni.
punto 4
Le appellanti sostengono che l'eccessiva salinità del Reno è principalmente dovuta allo scarico d'ingenti quantità di rifiuti da parte delle Mines de potasse d'Alsace, e dichiarano che questa è la ragione per cui esse hanno deciso di far accertare in giudizio la responsabilità di detta impresa.
punto 5
Con sentenza 12 maggio 1975, il tribunale di Rotterdam si è dichiarato incompetente nella fattispecie, ritenendo che, secondo l'art. 5, 3o della convenzione, la causa va invece sottoposta al giudice francese nella cui circoscrizione è avvenuto lo scarico in questione.
punto 6
La Bier e la Reinwater hanno interposto appello contro detta sentenza dinanzi al Gerechtshof dell'Aia, il quale ha sottoposto a questa Corte la seguente questione:
punto 7
A norma dell'art. 5 della convenzione, «il domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: … 3o) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto».
punto 8
Tale norma va interpretata sistematicamente, nell'ambito delle attribuzioni di competenza che costituiscono oggetto del titolo II della convenzione.
punto 9
Questo è fondato sull'istituzione di un foro generale ai sensi dell'art. 2, il quale dichiara competenti gli organi giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato il convenuto.
punto 10
L'art. 5 contempla tuttavia vari fori speciali, con facoltà di scelta per l'attore.
punto 11
Questa possibilità di opzione è stata ammessa in considerazione del fatto che esiste, in certi casi ben determinati, un collegamento particolarmente strétto fra una data controversia e il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell'economia processuale.
punto 12
In materia di delitti o quasi-delitti, ad esempio, l'art. 5, 3o consente all'attore di agire dinanzi al giudice «del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto».
punto 13
Il significato di quest'espressione, nel contesto della convenzione, è dubbio qualora il luogo ove si è verificato l'evento che è all'origine di un danno si trovi in uno Stato diverso da quello del luogo ove è insorto il danno, come, fra l'altro, nell'ipotesi d'inquinamento atmosferico o dell'ambiente idrico oltre i confini di uno Stato.
punto 14
La formula «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», usata in tutte le versioni linguistiche della convenzione, non risolve la questione del se, nella situazione sopra descritta, si debba scegliere come criterio di collegamento, per determinare la competenza giurisdizionale, il luogo del fatto generatore del danno o il luogo in cui il danno è insorto, oppure si debba lasciare all'attore la facoltà di scegliere l'uno o l'altro di questi due criteri di collegamento.
punto 15
In proposito è opportuno osservare che, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, il luogo del fatto generatore del danno può, secondo i casi, costituire un significativo collegamento non meno del luogo in cui il danno si è concretato.
punto 16
La responsabilità, in materia di delitti o quasi-delitti, non può infatti esistere se non a condizione che sia possibile accertare un nesso causale fra il danno e il fatto dal quale esso trae origine.
punto 17
Tenuto conto dello stretto rapporto esistente fra i vari elementi costitutivi della responsabilità, non sembra opportuno optare per uno degli indicati criteri di collegamento ad esclusione dell'altro; ciascuno di essi può infatti, a seconda delle circostanze, rivelarsi particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo.
punto 18
Una scelta esclusiva appare tanto meno auspicabile in quanto, con la sua ampia formulazione, l'art. 5, 3o della convenzione comprende i più svariati casi di responsabilità.
punto 19
Il senso dell'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», nell'art. 5, 3o, deve quindi essere determinato in modo da attribuire all'attore una facoltà di scelta, quanto al proporre la domanda nel luogo ove si è manifestato il danno, ovvero nel luogo dell'evento generatore di tale danno.
punto 20
Questa conclusione è corroborata dalla considerazione che l'adottare come unico criterio quello del luogo in cui si è verificato l'evento generatore del danno avrebbe come conseguenza la possibile confusione, in un ragguardevole numero di casi, fra le competenze rispettivamente contemplate dagli artt. 2 e 5, 3o, della convenzione, di guisa che quest'ultima disposizione risulterebbe priva di ogni effetto utile.
punto 21
D'altra parte, il decidere nel senso del solo luogo ove il danno si è manifestato porterebbe ad escludere, nei casi in cui il luogo dell'evento generatore non coincida con quello del domicilio della persona ritenuta responsabile, un'utile collegamento con la competenza di un giudice particolarmente prossimo alla causa del danno.
punto 22
Risulta, inoltre, da un raffronto delle legislazioni e degli orientamenti giurisprudenziali nazionali in materia di distribuzione della giurisdizione — sia all'interno, fra diverse circoscrizioni giudiziarie, sia nella sfera internazionale —, che entrambi i criteri di collegamento prospettati trovano applicazione, sia pure mediante tecniche giuridiche diverse, e sono ammessi, in vari Sati membri, anche cumulativamente.
punto 23
Stando così le cose, l'interpretazione di cui sopra presenta il vantaggio di evitare uno sconvolgimento delle soluzioni messe a punto nell'ambito dei vari ordinamenti nazionali, tenuto conto del fatto che l'unificazione va ricercata, in conformità all'art. 5, 3o della convenzione, nel senso di istituzionalizzare soluzioni già acquisite, in linea di principio, in quasi tutti gli Stati interessati.
punto 24
Si deve quindi risolvere la questione affermando che, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un'eventuale responsabilità da delitto o quasi-delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», nell'art. 5, 3o della convenzione va intesa nel senso ch'essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso.
punto 25
Ne consegue che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, sia dinanzi al giudice del luogo ove è insorto il danno, sia dinanzi a quello del luogo ove si è verificato l'evento dannoso.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 26
Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese, dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 27
Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Gerechtshof dell'Aia, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Gerechtshof dell'Aia con sentenza 27 febbraio 1976, afferma per diritto:
Qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un'eventuale responsabilità da delitto o quasi-delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», nell'art. 5, 3o della convenzione, va intesa nel senso ch'essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso.
Ne consegue che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, sia dinanzi al giudice del luogo ove è insorto il danno, sia dinanzi a quello del luogo ove si è verificato l'evento dannoso.
Firme
Kutscher
Donner
Pescatore
Mertens de Wilmars
Sørensen
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 novembre 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher