diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016 (Rv. 639724 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Atti compiuti senza il consenso dell'altro coniuge - Disposizione di bene mobile - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639724-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

In tema di comunione legale tra i coniugi, gli atti di disposizione di beni mobili non richiedono il consenso del coniuge non stipulante, essendo posto a carico del disponente unicamente un obbligo di ricostituire, a richiesta dell'altro, la comunione nello stato anteriore al compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione, mentre non è stabilita alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia, per cui l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge resta pienamente valido ed efficace. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie avente ad oggetto un preliminare di vendita di quote di s.r.l.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)