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Sez. 2, Sentenza n. 10653 del 22/05/2015 (Rv. 635408 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ | Prescrizione annuale ex art. 184, secondo comma, cod. civ. - Regime speciale rispetto all'art. 1442 cod. civ. - Conseguenze - Applicabilità della regola "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" in materia di comunione legale tra coniugi - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635408-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ

L'art. 184, secondo comma, cod. civ., il quale prevede, senza deroga alcuna, la prescrizione annuale dell'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, costituisce una norma speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 1442 cod. civ., riguardante la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del contratto e la corrispondente imprescrittibilità della relativa eccezione, con la conseguenza che il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" non è applicabile, neppure in via analogica, in materia di amministrazione dei beni della comunione legale tra coniugi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1442 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)