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Sez. 2, Sentenza n. 1464 del 21/05/1973 (Rv. 364198 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - SUSSISTENZA O MENO - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364198-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - SUSSISTENZA O MENO - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*

La sussistenza (o il difetto) della legitimatio ad causam - intesa come titolarita del potere o del dovere di promuovere un giudizio o di resistervi - e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado della causa. (Conf 3607/68, mass n 336859).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)