Sez. 2, Sentenza n. 1464 del 21/05/1973 (Rv. 364198 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - SUSSISTENZA O MENO - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - SUSSISTENZA O MENO - RILEVABILITA D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
La sussistenza (o il difetto) della legitimatio ad causam - intesa come titolarita del potere o del dovere di promuovere un giudizio o di resistervi - e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado della causa. (Conf 3607/68, mass n 336859).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)