Sez. 2, Sentenza n. 25140 del 14/12/2015 (Rv. 638191 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI | Accordo traslativo tra condomini - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Sottoscrizione del progetto di ristrutturazione dello stabile - Equipollenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
L'accordo traslativo tra condomini di diritti immobiliari su porzioni in proprietà esclusiva (nella specie, la volumetria derivante dall'abbassamento dell'altezza del soffitto) e in proprietà comune (nella specie, l'esclusiva proprietà su un disimpegno ed un'area di accesso comuni) deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" ex art. 1350 c.c. e non può essere sostituito da comportamenti concludenti, quali la sottoscrizione del progetto di ristrutturazione dello stabile, atto diretto esclusivamente ad ottenere la concessione edilizia e privo di volontà negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)