diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5123 del 31/05/1990 (Rv. 467504 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - REQUISITI - USO DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - VOLONTÀ INEQUIVOCABILE DELLE PARTI DI COSTITUIRE LA SERVITÙ - NECESSITÀ - VOLONTÀ DI COSTITUIRE UNA SERVITÙ PER L'UTILITÀ DI UN COSTRUENDO FABBRICATO - IDONEITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOTTOSCRITTE DAI PROPRIETARI DEL FONDO NELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467504-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - REQUISITI - USO DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - VOLONTÀ INEQUIVOCABILE DELLE PARTI DI COSTITUIRE LA SERVITÙ - NECESSITÀ - VOLONTÀ DI COSTITUIRE UNA SERVITÙ PER L'UTILITÀ DI UN COSTRUENDO FABBRICATO - IDONEITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOTTOSCRITTE DAI PROPRIETARI DEL FONDO NELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - ESCLUSIONE.*

Ai fini della Costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione sopra un altro fondo appartenente a diverso proprietario. È però necessario che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la Forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti inequivocabilmente, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. Pertanto è da escludere che la volontà di costituire una servitù per l'utilità di un costruendo fabbricato possa desumersi puramente e semplicemente dalle dichiarazioni sottoscritte da parte dei proprietari di un fondo nell'istanza rivolte al rilascio della concessione edilizia, non essendo dirette tali dichiarazioni di per sè a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1029

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)