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Sez. U, Sentenza n. 12266 del 05/07/2004 (Rv. 574112 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Procedure ablatorie - Occupazione d'urgenza - Avviso d'inizio del procedimento - Necessità - Limiti e presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574112-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

La regola procedimentale dettata dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (e a quelli che per legge devono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuabili o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio), deve essere correlata alla peculiarità della concreta vicenda procedimentale, tenendo conto dei criteri generali che governano lo svolgimento dell'attività amministrativa ed individuano i contenuti fondamentali del rapporto tra esercizio della potestà pubblica e tutela della posizione delle parti interessate. Ne consegue che, essendo l'occupazione d'urgenza meramente attuativa dei provvedimenti presupposti, l'adozione di essa non richiede il preventivo avviso di inizio del procedimento allorché l'interessato abbia avuto modo, anche spontaneamente ed indipendentemente da ogni comunicazione di avvio, di introdurre i propri interessi nel precedente momento (nella specie: in sede di adozione di variante del piano regolatore generale) in cui è stata definita la volontà della pubblica amministrazione relativa alla progettazione dell'opera pubblica, per la cui realizzazione è stata poi disposta l'occupazione d'urgenza, e alla sua localizzazione in quel certo luogo.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)