Sez. U, Sentenza n. 10367 del 08/05/2007 (Rv. 596353 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Avvio del procedimento - Comunicazione di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990 - Finalità - Partecipazione dei destinatari sin dall'inizio del procedimento - Necessità - Omessa comunicazione - Conseguenze - Fattispecie.
ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE
La comunicazione prescritta dall'art.7 della legge n.241 del 1990 costituisce attuazione del principio in forza del quale il procedimento amministrativo, quando è preordinato all'emanazione di provvedimenti che apportano limitazioni agli interessi dei privati, deve essere disciplinato in modo che i cittadini siano messi in grado di esporre le loro ragioni, sia a tutela dei propri interessi sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico, prima che sia assunta la determinazione da parte dell'Amministrazione, sicché, ad eccezione dei procedimenti amministrativi diretti all'emanazione di atti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione e dei procedimenti tributari, il principio di partecipazione ha una portata generale, non ammettendo deroghe se non nei casi espressamente previsti e che devono essere interpretati in modo rigoroso e dev'essere attuato sin dall'inizio del procedimento, mentre la mancata comunicazione può essere giustificata solo se l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 - octies della citata legge, dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. (Nella specie, il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva annullato le delibere di approvazione del progetto preliminare di variante nonché di quello definitivo, relative alla costruzione di un'opera pubblica, per violazione dell'art.7 della legge n.241 del 1990, sul rilievo che la comunicazione di avvio del procedimento era stata inviata ai destinatari dopo l'approvazione del progetto preliminare, seppure in epoca anteriore all'approvazione di quello definitivo; la S.C., nel confermare la decisione, ha statuito che la mancata comunicazione ai soggetti interessati-che era possibile individuare già dall'inizio della procedura-aveva comportato un pregiudizio del principio del giusto procedimento, tenuto conto che i possibili apporti dei privati dovevano essere presi in considerazione sin dalla fase di avvio della progettazione preliminare e non quando le scelte di fondo erano state ormai definite).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 8, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 9, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10 bis, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)