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Sez. 2, Sentenza n. 932 del 06/04/1970 (Rv. 346371 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - SODDISFACIMENTO DELLA RAGIONE DEL CONIUGE (FACOLTA DI COMMUTAZIONE) - POTESTA DEL CONIUGE DI CHIEDERE LA CONCENTRAZIONE DEL SUO USUFRUTTO - LIMITI - COMMUTAZIONE CONSENSUALE DELL'USUFRUTTO UXORIO - NATURA DIVISIONALE - DA PARTE DEL CONIUGE SUPERSTITE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO - NECESSITA - SCAMBIO DI NUDA PROPRIETA DELL'EREDE MINORE CON DIRITTI DI USUFRUTTO DEL GENITORE - CONFIGURABILITA DI NEGOZIO TRASLATIVO - ANNULLABILITA EX ART 323 COD CIV.*
Stato
decisa il 1970-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346371-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - SODDISFACIMENTO DELLA RAGIONE DEL CONIUGE (FACOLTA DI COMMUTAZIONE) - POTESTA DEL CONIUGE DI CHIEDERE LA CONCENTRAZIONE DEL SUO USUFRUTTO - LIMITI - COMMUTAZIONE CONSENSUALE DELL'USUFRUTTO UXORIO - NATURA DIVISIONALE - DA PARTE DEL CONIUGE SUPERSTITE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO - NECESSITA - SCAMBIO DI NUDA PROPRIETA DELL'EREDE MINORE CON DIRITTI DI USUFRUTTO DEL GENITORE - CONFIGURABILITA DI NEGOZIO TRASLATIVO - ANNULLABILITA EX ART 323 COD CIV.*

La potesta concessa al coniuge superstite di chiedere che il suo usufrutto uxorio sia concentrato su una porzione concreta di beni della massa trova un limite nel diritto potestativo di commutazione (art 547 comma primo, cod civ) concesso agli eredi dall'art 581, ultimo cpv, cod civ. l'atto con cui eredi e coniuge superstite provvedono consensualmente a commutare il diritto di usufrutto uxorio, spettante a quest'ultimo, in una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, ha carattere divisionale. Esso e consentito anche al genitore esercente la patria potesta, debitamente munito di provvedimento autorizzativo. Qualora, pero, si accerti che le parti (curatore speciale del minore e genitore) non hanno inteso procedere direttamente ed immediatamente allo scioglimento della comunione incidentale, neppure in via preliminare e provvisoria, ma che hanno mirato esclusivamente e direttamente al risultato finale, di ben piu ampio contenuto, dello scambio tra nuda proprieta di alcuni beni ereditari del minore con l'usufrutto del genitore su altri, in tal caso, non essendosi lo scioglimento della comunione attuato con una divisione in senso proprio, ne con una commutazione ad effetto divisorio ex art 547 cod civ, bensi con un negozio traslativo, e riducendosi il medesimo ad un effetto marginale, secondario ed indiretto del contratto, completamente assorbito ed annullato da quello finale (realizzante una funzione traslativa), unico voluto dalle parti, esattamente deve ravvisarsi un acquisto invalido da parte del genitore ed annullabile nel suo complesso (tutto il contratto) perche inibito dall'art 323 cod civ. l'art 320 cod civ, invero, si applica solo alle divisioni in senso tecnico ed a quei negozi giuridici che hanno a scopo, unico e concreto soltanto l'effetto divisionale, e non a quelli traslativi, che, avendo diversa natura, ricadono sotto il divieto dell'art 323 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 547 CORTE COST., Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 323, Cod. Civ. art. 581 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)