Sez. L, Sentenza n. 4677 del 08/03/2004 (Rv. 570874 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Pagamento della retribuzione degli ultimi tre mesi agli impiegati (e i dirigenti) del settore agricolo - Obbligazione dell'apposito Fondo istituito presso l'INPS - Esclusione - Fondamento - Disparità di trattamento rispetto agli operai - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO
La garanzia del pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, dovute dal datore di lavoro sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, o comunque insolvente, assicurata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 mediante l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, non opera per gli impiegati (e i dirigenti) del settore agricolo atteso che l'assenza di copertura assicurativa, (non prevista a carico del datore di lavoro né dei lavoratori) esclude l'esistenza del corrispondente diritto, stante la natura previdenziale dello stesso; né tale esclusione integra disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori (operai a tempo indeterminato) per i quali sussiste l'obbligo contributivo.
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 27/01/1992 num. 80 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)