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Sez. L - , Ordinanza n. 10475 del 15/04/2019 (Rv. 653621 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia - Quota di TFR maturata nel periodo di inesistenza del rapporto assicurativo presso l’INPS - Esclusione dalla prestazione da erogare - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653621-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, è obbligato - nell'ipotesi di mutamento dell'inquadramento previdenziale da un settore (nella specie, quello agricolo) per il quale non è prevista la tutela assicurativa obbligatoria al settore industria - "pro quota", dovendo escludersi dalla prestazione da erogare la parte di t.f.r. maturata nel periodo in cui il rapporto assicurativo presso l'Istituto non è esistito per difetto dei presupposti di legge, atteso che il predetto t.f.r. può comporsi di quote distinte, di cui una soltanto, relativa al periodo di inquadramento del datore di lavoro nel settore industria, può essere posta a carico del Fondo medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 29/11/1962 num. 1655 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)