Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18863 del 28/07/2017 (Rv. 645072 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI | Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale dell'opposto eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola riconvenzionale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, ove venga proposta dall’opposto domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi non è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, in quanto detta domanda è inammissibile e, pertanto, inidonea ad incidere sia sulla competenza per valore del giudice adito, sia sulle sorti del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)