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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18863 del 28/07/2017 (Rv. 645072 - 01)

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI | Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale dell'opposto eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola riconvenzionale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645072-01

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, ove venga proposta dall’opposto domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi non è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, in quanto detta domanda è inammissibile e, pertanto, inidonea ad incidere sia sulla competenza per valore del giudice adito, sia sulle sorti del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)