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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3870 del 19/02/2014 (Rv. 629837 - 01)

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI | Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola riconvenzionale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629837-01

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI

In tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'articolo 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile - stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione -, nel caso in cui sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)